Con la sentenza 19449, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che non integra il reato di diffamazione colui che da dei “neonazisti” ad alcuni militanti di un partito di estrema destra. Secondo infatti in giudizio degli Ermellini, questo atto rientrerebbe nel diritto di critica e non nel reato di diffamazione, precedentemente contestato, dalla Corte di Appello, all’uomo che aveva critica degli esponenti di un partito di destra estrema. Secondo la Corte di Appello il reato si sarebbe consumato con le tre lettere che l’uomo avrebbe inviato ad un noto quotidiano di Trieste e attraverso cui venivano definiti ripetutamente neonazisti gli appartenenti di un Associazione-partito che in quei giorni si radunavano nel capoluogo friulano. Secondo il presidente dell’associazione che aveva presentato querela per il reato di diffamazione, quelle parole risultavano lesive della reputazione dei militanti offesi ed erano il frutto dell’ignoranza storica che aveva portato l’uomo querelato, all’identificazione tra nazismo e fascismo. Secondo invece il segretario dell’associazione, tale legame fu solo una unione di tipo militare. Il segretario aveva poi evidenziato come ugualmente diffamatoria fossero anche altre definizioni come “accozzaglia” per riferirsi alla Risiere quale ideale luogo di convegno dei fascisti locali. Mentre in primo grado, il Tribunale di Trieste aveva riconosciuto all’uomo autore delle tre lettere al giornale, l’esimente del diritto di critica, i giudici della Corte d’Appello aveva invece accolto il ricorso proposto dall’associazione di estrema destra. Su ricorso proposto dall’uomo che aveva lamentato la violazione di legge per l’erronea esclusione dell’esimente del diritto di critica, gli Ermellini, (precisando che durante quel periodo lo Stato era retto da un ordinamento giuridico che, dopo un iniziale rispetto della legalità, aveva eliminato le articolazioni democratiche della società e aveva approvato nel 1938 le cd. “leggi razziali”) hanno accolto la posizione del ricorrente e stabilendo “l’impossibilità di riconoscere fondamento alla pretesa del querelante di rivendicare la qualità di fascista depurata da quella di razzista e incontaminata dall’accostamento al nazismo”. Pertanto la Corte ha riconosciuto al ricorrente l’esimente del diritto di critica per vicinanza storica tra il fascismo e il nazismo, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

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