Figli contesti tra i genitori in continuo conflitto? Possono essere affidati ai servizi sociali

Con la sentenza n. 12308 depositata il 19 maggio 2010, la suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di affidamento dei figli, in caso di “aspra conflittualità” tra i due genitori che pregiudichi l’interesse del minore, la regola dell’affidamento condiviso (ex art. 155 c.c.) può subire una deroga: pertanto il figlio minore potrà essere affidato ai servizi sociali, pur continuando il minore a vivere con la madre. Secondo la ricostruzione della vicenda, in seguito alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, veniva affidata la figlia minore della coppia alla madre, con l’obbligo, per i servizi sociali, di vigilare sulle modalità di svolgimento dell’affidamento. La prima sezione civile ha, infatti, respinto l’eccezione sollevata dal padre del minore che aveva lamentato la decisione dei giudici di merito di affidare sua figlia ai servizi sociali, ha stabilito che “la questione dell’affidamento dei figli è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e che la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 c.c., è derogabile quando la sua applicazione risulti pregiudizievole all’interesse del minore.

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